I principali requisiti per poter utilizzare la denominazione “Prodotto di montagna” sono i seguenti:
- gli animali devono essere allevati in zone montane per almeno i due terzi della loro vita; nel caso di allevamenti transumanti, gli animali devono trascorrere almeno un quarto della loro vita nei pascoli di montagna;
- tutte le materie prime di origine vegetale devono provenire esclusivamente da coltivazioni situate in aree montane;
- il miele deve essere prodotto e raccolto esclusivamente in zone montane;
- le fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti devono svolgersi in montagna, salvo limitate deroghe previste dalla normativa per specifiche lavorazioni.
La presenza del marchio o della dicitura “Prodotto di montagna” consente ai consumatori di riconoscere e valorizzare le produzioni che derivano dai territori montani e che rispettano specifici requisiti di provenienza e trasformazione.
Per approfondire la normativa di riferimento e consultare l’elenco dei produttori di montagna della Regione Lombardia (Allegato 2 al D.M. n. 57167 del 26 luglio 2017), aggiornato al 31 gennaio 2026, è possibile accedere al seguente link